Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 28/09/2018

Art. 1 (Definizione dell’onorificenza e destinatari)
1. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che il Comune di Cavagnolo conferisce a cittadini italiani o stranieri quale manifestazione di riconoscimento e gratitudine da parte del Comune stesso.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso e viene conferita ad un loro rappresentante.
3. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

Art. 2 (Criteri per il conferimento e competenze)
1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto dei 2/3 degli aventi diritto.
Tale istituto concretizza, quindi, nei confronti di persone che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese o per altre rilevanti motivazioni in favore del territorio e/o degli abitanti di Cavagnolo o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità.

Art. 3 (Procedimento di assegnazione)
1. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco, da ¼ dei consiglieri comunali o da 100 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario comunale o da un suo delegato. Dev’essere presentata per iscritto all’Amministrazione Comunale, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell’Amministrazione stessa.
2. La Giunta Comunale, valutati tutti gli elementi forniti, esprime il proprio parere in merito all’eventuale accoglimento e trasmette la documentazione al Consiglio Comunale per la deliberazione definitiva.

Art. 4 (Albo dei cittadini onorari)
1. Presso l’Amministrazione Comunale è istituito un Albo dei cittadini onorari di Cavagnolo, dove vengono annotati in ordine cronologico il nominativo del cittadino onorario, le motivazione del conferimento e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale.

Art.5 (Modalità di consegna del titolo)
1. La cittadinanza onoraria consiste in un diploma in pergamena recante l’atto del conferimento, la motivazione e le firme del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco.
2. La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, alla presenza dell’interessato, di un parente o di un delegato.

Art. 6 (Diritti del cittadino onorario)
1. la cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale e privo di rilevanza giuridica.
2. Il cittadino onorario ha diritto di essere invitato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità.

Art.7 (Perdite dell’onorificenza)
1. Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, di ¼ dei consiglieri comunali o di 100 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario comunale o da un suo delegato.

Art. 8 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.