Passaporto

Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo tutti i cittadini sin dalla nascita, salvo ricorrano le cause ostative al rilascio previste dall'art. 3 della legge n. 1185 del 1967. All'atto della presentazione della domanda l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana, lo stato di famiglia e se si è sottoposti o meno a procedimento penale. Il passaporto ordinario è rilasciato dal Questore, è valido per dieci anni e può essere rinnovato anche prima della scadenza per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio. Decorsi dieci anni dalla data del rilascio il passaporto non è più rinnovabile ed occorre farsene rilasciare uno nuovo.I minori di anni 16 possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto.